Imposta di soggiorno Comune di Gubbio

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Informazioni


 

 

ADEMPIMENTI STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive stabilite nel Comune di Gubbio si vedono incaricate, a far data da gennaio a dicembre, dei seguenti adempimenti, distinti nelle seguenti tre fasi:

Registrazione

Alla struttura ricettiva spetta l’obbligo di applicare l’imposta (obbligo di rivalsa) ai singoli clienti che soggiorneranno presso le loro strutture.

L’imposta dovrà risultare nel documento rilasciato (ricevuta fiscale,  fattura, bollettario o altro, purchè numerato in modo univoco), deve essere calcolata in base al numero dei giorni per i quali deve essere applicata.

Per la corretta registrazione dell’imposta ai fini fiscali si rimanda allo specifico paragrafo della presente circolare.

Rendicontazione

La struttura ricettiva è tenuta a trasmettere dichiarazione delle somme riscosse ogni 4 mesi a partire dal 1 Gennaio attraverso la presente piattaforma.

Le autocertificazioni sottoscritte dai diretti interessati (OSPITI) e attestanti le esenzioni dovranno essere custoditi, per 5 anni, a cura della struttura ricettiva ed eventualmente esibiti in fase di controllo.

A tal fine il Comune ha già predisposto l’idonea modulistica  resa scaribale a fondo pagina.

Versamento

Entro il giorno 15 giorni dei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio  le strutture devono procedere al versamento dell’imposta di soggiorno attraverso le modalità indicate nel modello di dichiarazione (bonifico bancario, versamento su C/C). La causale da utilizzare - e da riportare in dichiarazione - sarà IdS + Nome struttura + Mese/Anno (p.es.: IdS Hotel Miramare 5/2017).


ASPETTI FISCALI  ED EMISSIONE DEL DOCUMENTO

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno, essendo il “turista” il soggetto passivo dell’imposta.

Il soggetto responsabile degli obblighi tributari invece è il gestore ( agente contabile ) della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il gestore, infatti, provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune.

Il gestore della stuttura si troverà nella condizione di riscuotere somme per “anticipazioni in nome e per conto del turista”, la classica partita di giro, e come tale dovrà trattarla escludendola sia dall’imposizione IVA che da quella reddituale.